Art. 5.
(Ufficio amministrativo).

      1. L'ufficio amministrativo del dipartimento sovrintende all'attività di tutti gli agenti iscritti all'albo nazionale, nonché all'attività di tutti gli uffici e commissioni che compongono il dipartimento stesso. In particolare esso:

          a) cura la tenuta dell'albo nazionale;

          b) provvede all'aggiornamento dell'albo nazionale in base alle determinazioni della commissione tecnica esaminatrice circa i nuovi iscritti ovvero in base alle deliberazioni del consiglio nazionale degli Ordini professionali sulla cancellazione degli iscritti per richiesta degli interessati ovvero per la perdita del possesso dei requisiti che avevano consentito l'iscrizione al medesimo albo;

          c) comunica i nominativi dei nuovi iscritti all'albo nazionale ai rispettivi Ordini professionali;

          d) è depositario degli statuti e dei regolamenti di ogni organo componente il dipartimento, ivi compresi gli Ordini professionali, le associazioni di categoria e i centri di cui all'articolo 14.

 

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      2. L'ufficio amministrativo provvede, altresì, al conio della placca metallica e alla stampa delle tessere di identificazione di cui all'articolo 7.
      3. L'ufficio amministrativo è composto da personale designato dal Ministero dell'interno.
      4. Sui provvedimenti disposti dall'ufficio amministrativo è ammesso ricorso al Ministro dell'interno.